Descrizione
La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale. In via primaria esso è attribuito ai Docenti, in via secondaria, ma non meno importante, ai Collaboratori scolastici, in alcuni particolari momenti dello svolgimento dell’attività scolastica.
La presente pianificazione nulla innova rispetto a quanto già stabilito dalle leggi, dai contratti, dal Regolamento di Istituto e dai codici dello Stato italiano.
Ripartizione degli obblighi tra il personale
L’obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623). Al Dirigente scolastico, invece, non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. Spetta al DSGA porre in essere tutte le misure organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico.
Si forniscono di seguito, in via preventiva, alcune misure organizzative (confortate dagli opportuni riferimenti normativi) tese ad impedire – o a limitare il più possibile – il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.
VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi (artt. 18 e 22 del D.P.R. 3/57; art. 61 della Legge 312/80): l’insegnante ha l’obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni (art. 29, c. 5, CCNL Scuola 2006/2009), durante le ore di lezione, durante gli intervalli (art. 99 del Regio Decreto 965/24) e durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola. Nel caso di specie, si sottolinea come i docenti siano tenuti a vigilare correttamente sugli alunni fino a quando essi non siano stati “restituiti” ai genitori o agli adulti delegati ovvero fino a che essi si trovino all’interno dello spazio cortilivo della scuola. A nulla valgono considerazioni – fino a diversa disposizione giurisprudenziale – inerenti la presunta e riconosciuta maturità degli allievi, poiché essa può essere soltanto, a titolo cautelativo ma non risolutivo all’atto di controversie, dichiarata dai genitori per i fini utili al rientro a casa in autonomia (in autobus, in motorino etc…).
Il Docente è inoltre responsabile di eventuali danni recati da un alunno a un altro o a se stesso, se egli lascia l’aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l’intera classe. La responsabilità per l’inosservanza dell’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.
Nelle citate ipotesi di responsabilità, il Docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass. Sez. III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. Misura organizzativa preventiva, nel caso di cui trattasi, è da individuarsi solo nel coinvolgimento preventivo di un Collaboratore scolastico nell’azione di vigilanza, nel caso in cui l’allontanamento del docente dal gruppo classe sia dovuto ad improcrastinabili urgenze.
Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l’espletamento dell’attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve pertanto incaricare un Collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
Il Collaboratore scolastico ATA non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale di riferimento (CCNL 2006/2009). Il Collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, qualora questa sia stata temporaneamente disposta e non osservata.
I collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi l’alternanza dei Docenti, nonché per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi dell’edificio e del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare la dirigenza o altro collega presente della propria improvvisa assenza.
VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO ALL’AULA
Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l’ingresso di ciascun edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, si ribadisce che i docenti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.
VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di Docenti, presidiando le aule e gli ambienti interessati al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla dirigenza o ai suoi delegati eventuali emergenze.
Gli alunni, durante il cambio di turno, devono rimanere nell’aula
Per nessun motivo, inoltre, dovrà essere autorizzato l’alunno a recarsi al bar durante le ore di lezione, salvo reali e comprovate emergenze.
Il Docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al Docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.
I Docenti sono pertanto tenuti a non attardarsi all’interno delle aule che devono lasciare oppure nelle aree esterne agli edifici. Avranno cura di regolare i tempi della lezione e di prescrizione dei compiti in modo da essere pronti a cambiare aula al suono della campana.
Il criterio generale da seguire sarà quello della massima tempestività.
In caso di ritardo o di assenza dei Docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone avviso alla Dirigenza o ai suoi delegati.
VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO
Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell’intervallo, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai Docenti impegnati nelle classi secondo il loro orario di servizio, permanendo nei pressi della propria aula per poter vigilare sugli studenti in quanto nell’intervallo è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli stessi, per ovviare eventi a danno di cose o persone.
I Collaboratori scolastici durante le fasi di intervallo vigileranno il corridoio e il settore di competenza.
Gli studenti non avvalentesi della Religione Cattolica si recheranno nelle aule all’uopo attrezzate (studio assistito/alternativa) senza sostare nei corridoi o negli spazi comuni.
Nei cortili, giardini, spazi verdi a qualsiasi titolo frequentati dagli allievi, la vigilanza deve sempre essere esercitata, dai Docenti unitamente ai Collaboratori scolastici, qualora si tratti di attività ricreative.
VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO “AULA – USCITA DALL’EDIFICIO” AL TERMINE DELLE LEZIONI
Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita degli edifici sia presente un Collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli studenti.
Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i Docenti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all’uscita dall’edificio, accompagnando e vigilando sulla classe finché essa si trova nelle aree cortilive.
VIGILANZA NEI TRAGITTI AULA – PALESTRA – LABORATORI
Durante il tragitto aula – palestra – laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti dell’ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra è affidata al Docente di Ed. Fisica e ad un Collaboratore scolastico preventivamente segnalato nel Piano delle attività dal DSGA.
E’ richiesta la massima attenzione per ovviare a eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra. E’ importante sottolineare e ribadire agli allievi che l’Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.
Si invitano i Docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente, ai suoi delegati e/o alle figure addette per la sicurezza, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.
VIGILANZA RIGUARDO AGLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
La vigilanza sugli alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata da tutti i Docenti, in particolare dal Docente di sostegno o dall’educatore/assistente alla persona o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un Collaboratore scolastico.
SULLA VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL’ISTITUTO
L’ingresso nell’area cortiliva dell’Istituto è riservato al solo personale scolastico e agli allievi. E’ severamente vietato l’ingresso a cicli, motocicli e auto del personale estraneo alla scuola. Gli allievi sono tenuti a parcheggiare cicli o motocicli all’esterno dell’edificio. Durante le ore di lezione il cancello di entrata rimarrà chiuso e sarà aperto dalla portineria solo al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al deflusso degli studenti. Per la vigilanza riferita al suddetto spazio deve essere garantita la presenza di un collaboratore scolastico (per l’ingresso e all’uscita da scuola degli studenti), tenuto conto che la sua funzione non può essere se non quella di invitare al rispetto delle regole del D.Lgs. 81/08 vigenti anche in questo spazio di pertinenza dell’Istituto.
Gli studenti, i Docenti e tutto il personale sono tenuti pertanto ad osservare un comportamento corretto, evitando occasioni di danno alla propria e altrui incolumità.
E’ assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo, così come l’utilizzo delle scale di sicurezza per raggiungere il cortile dall’aula o l’aula dal cortile, in occasioni che non siano di reale emergenza.
E’ inoltre vietato parcheggiare le auto in aree diverse dal parcheggio dell’Istituto, individuato nello spazio laterale all’edificio dei laboratori di enogastronomia; è pertanto vietato il parcheggio nei viali, nei giardini, nelle aree antistanti il caseificio, la chiesa, i laboratori di chimica, la palestra.
Tali comportamenti intralciano il lavoro e il passaggio dei mezzi dell’azienda agraria, nonché, eventualmente, il passaggio dei mezzi di soccorso.
Qualora dal parcheggio “selvaggio” dovesse derivare danno a persone o cose, o intralcio ad operazioni di pronto soccorso, i proprietari delle auto risponderanno civilmente e penalmente del comportamento scorretto di fronte all’autorità giudiziaria.
Si rappresenta inoltre che è necessario lasciare libere le aree di manovra per l’uscita dei pullman dal parcheggio, nelle ore di entrata e di uscita degli studenti.
I comportamenti fuori norma rilevati dal personale della scuola saranno segnalati al Dirigente scolastico.
VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92).
In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore (Docente di sostegno) fino a due alunni disabili. Per gli alunni con sostegno sarà richiesta la presenza del docente di sostegno e dell’assistente personale quando presente nella classe/sezione. E’ necessario comunque sempre acquisire il consenso scritto da parte dei genitori per gli allievi minorenni.
Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.
SUGLI INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI
Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni.
In caso di infortuni o malori degli allievi durante l’ora di lezione o durante l’intervallo si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D.Lgs. 81/08 e a provvedere ad avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell’accaduto.
MALORE / INCIDENTE DI UN ALLIEVO DURANTE L’ORA DI LEZIONE O DURANTE L’INTERVALLO
Il Docente in servizio in caso di accertato malore o infortunio ad un allievo/a a lui affidato:
- Valutata la gravità dell’accaduto, avvisa tempestivamente la dirigenza o il suo sostituto e/o Ufficio alunni che informa immediatamente la famiglia dell’infortunato.
- Per i primi soccorsi richiede l’intervento dei collaboratori scolastici in servizio, che avvertono anche l’addetto al Primo Soccorso di Istituto e, se ritenuto necessario, l’infermeria o fa chiamare tempestivamente il “118”.
- L’allievo non può essere lasciato solo in ambulanza pertanto il personale addetto al pronto soccorso avrà cura di seguire l’allievo, in attesa dell’arrivo della Famiglia.
- Il docente, dopo aver provveduto ad annotare l’accaduto sul registro di classe, lo segnala all’ufficio didattica che attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata da parte del docente.
- Si ribadisce che la famiglia dell’allievo deve essere avvertita sempre, indipendentemente dalla gravità dell’accaduto.
SULLA VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO
In caso di Sciopero, sia il personale Docente sia i Collaboratori scolastici, hanno il dovere della sola vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del CdS del 27.01.1982).
VIDEOSORVEGLIANZA
Si informa il personale in servizio e, per il tramite di questo, gli studenti e le famiglie, che è stato installato un impianto interno di videosorveglianza, atto a garantire maggiore tutela dell’Istituto dai danni e dagli atti vandalici che dovessero verificarsi durante le ore diurne e notturne.
L’impianto conserva per 24 ore le riprese effettuate; scaduto tale termine, sovrascrive alle precedenti le ulteriori immagini, per le successive 24 ore.
Tutte le telecamere di videosorveglianza, opportunamente segnalate a mezzo di apposita cartellonistica, sono orientate su aree esterne, pertanto nessun lavoratore e nessuno studente viene ripreso, rispettivamente, nel corso dell’attività lavorativa e nel corso delle attività didattiche.
E’ allegata alla presente una planimetria nella quale sono evidenziate le aree soggette a videosorveglianza.
Il presente Regolamento viene proposto ad integrazione del Regolamento d’Istituto.
Su proposta degli Organi Collegiali e con ratifica del Dirigente Scolastico potranno essere redatte ulteriori disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà ad integrazione del Regolamento d’Istituto vigente.
Tutto il personale in indirizzo è tenuto ad osservare e far osservare le linee di indirizzo sulla vigilanza impartite con la presente circolare.
Informativa sulla Sicurezza
La scuola ha la responsabilità diretta di garantire la sicurezza degli studenti e delle altre componenti scolastiche, in quanto luogo privilegiato e deputato per la promozione della salute a favore di tutti coloro che operano al suo interno e nell’ottica di un miglioramento duraturo dello stile di vita. Il D.Lgs.81 del 9 aprile 2008 recepisce in Italia le direttive della Unione Europea atte a promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il D.Lgs.81/08 si applica alla scuola tenendo conto delle particolari esigenze del servizio, individuate dal Ministero della Pubblica Istruzione col decreto 19 settembre 1998, n° 382.
Nel ricordare a tutto il personale della scuola che nel rispetto della normativa vigente, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche), è necessario effettuare obbligatoriamente almeno due prove di evacuazione l’anno (in autunno e in primavera), si trasmettono alcune indicazioni utili per la buona riuscita delle stesse. Ovviamente gli alunni riceveranno da parte dei docenti prima le indicazioni teoriche alle quali seguiranno le prove pratiche, necessarie a far acquisire una piena consapevolezza e a far maturare comportamenti consoni alle diverse situazioni di emergenza.
COMPORTAMENTO PERSONALE DOCENTE
I docenti dal momento dell’emissione del segnale di evacuazione
1. Curano di raccogliere il registro di classe che contiene il modulo “verbale di evacuazione”;
2. Organizzano quindi la sollecita, ma ordinata, uscita degli studenti;
3. Curano, con gli ausiliari, il rispetto delle precedenze stabilite;
4. Accompagnano gli studenti della propria classe fino al luogo di raccolta situato nel cortile dell’edificio o nell’area prescelta;
5. Compilano in ogni sua parte il modulo “verbale di evacuazione”;
6. Fanno l’appello e sorvegliano gli studenti in attesa di ulteriori disposizioni.
L‘insegnante di sostegno
Se presente in classe, si occuperà dello sgombero degli alunni portatori di handicap (o degli alunni che hanno difficoltà motorie) con l’aiuto del personale non docente. In assenza dell’insegnante di sostegno, detta incombenza spetta al docente che si trova in servizio, in quel momento, nella classe, ovviamente con l’ausilio del personale non docente.
I docenti di norma:
a) Programmano lezioni per illustrare il Piano di evacuazione d’Istituto e per diffondere la cultura della prevenzione dei rischi e della sicurezza;
b) Si impegnano per la buona riuscita delle esercitazioni di evacuazione.
I collaboratori scolastici:
- Provvedono all’interruzione dell’energia elettrica e dell’acqua;
- Vigilano che le vie di fuga siano sempre perfettamente fruibili;
- Interagiscono con i docenti per condurre nel luogo sicuro tutti gli alunni.
Gli alunni dal momento del segnale di evacuazione:
1. Devono mantenere la calma e rispettare i consigli forniti;
2. Devono utilizzare le uscite di sicurezza indicate nel Piano.
3. Lasciano libri e zaini e indumenti personali in aula per non perdere tempo prezioso;
4. Gli alunni di ogni classe si dispongono ordinatamente ed escono seguendo I’ordine prestabilito
per ciascuna aula (dal capo-fila al serra-fila;
5. Speditamente, ma senza correre gli alunni si avviano verso il luogo di raccolta;
6 Tutti quanti attendono, nel luogo di raccolta ulteriori ordini o disposizioni dal nucleo operativo.
NORME Dl COMPORTAMENTO
In caso di terremoto:
- Mantieni la calma;
- Non precipitarti fuori;
- Resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino ai muri portanti;
- Allontanati dalle finestre, dalle porte, dagli armadi perché cadendo potrebbero ferirti;
- Se sei fuori dell’aula rientra nella tua classe o in quella più vicina;
- Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandona l’edificio, disponiti in fila indiana, e ricongiungiti con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta assegnata (ovviamente senza correre e rispettando il silenzio assoluto, per poter ascoltare le indicazioni fornite dai docenti).
- In caso d’incendio
- Mantieni la calma;
- Se l’incendio si é sviluppato in classe, al comando del nucleo operativo, esci subito e se hai il compito di serrafila chiudi la porta;
- Se l’incendio é fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi, chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati;
- Apri la finestra e senza esporti troppo, chiedi soccorso;
- Se il fumo non ti fa respirare filtra l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto).
VIE DI FUGA
Nelle aule, nei corridoi, per le scale e in corrispondenza delle uscite sono sistemati cartelli segnalatori dei percorsi che alunni, docenti e personale ATA devono seguire in caso di evacuazione.
N.B. nell’effettuare le prove di evacuazione i docenti avranno cura di compilare gli allegati previsti nel Piano e di trasmetterli tempestivamente all’Ufficio di presidenza o al RSPP della scuola.
ULTIMA RACCOMANDAZIONE
I docenti dovranno fare molta attenzione nella sistemazione degli arredi in classe tenendo presente quanto segue:
- disporre i banchi in posizione frontale rispetto alla cattedra e alla lavagna;
- sistemare l’armadio in fondo all’aula;
- lasciare sempre libere le vie di fuga evitando di mettere arredi in prossimità dell’uscita;
- sistemare gli zainetti in modo tale da non creare ostacolo o impedimento in fase di evacuazione;
- fare in modo che agli alunni la luce provenga sempre da sinistra;
- in caso di alunni mancini tenerli lontani dalla finestra o da fonti di luce che possono creare zone d’ombra in fase di lettura o scrittura;
- completata la sistemazione di arredi e alunni trasmettere al RSPP la piantina dell’aula con l’indicazione delle vie di fuga e i nominativi di due alunni apri fila e di due serra fila;
- in caso di necessari chiarimenti, rivolgersi all’RSPP o al Preposto.
Uso degli apparecchi videoterminali
A tutto il personale DOCENTE e di SEGRETERIA, informazioni utili ed essenziali all’uso corretto e responsabile dei videoterminali.
Il tipo di lavoro affidato alle SS.VV. non è tale da rendere indispensabile quotidianamente un’attività al computer protratta oltre qualche ora (di norma non più di 3); laddove, tuttavia, dovesse rendersi utile un uso della macchina ulteriore ( non più comunque di 4 ore consecutive) le SS.VV. avranno cura di interrompere ogni 2 ore l’attività, con una pausa di 15 minuti (di norma, durante il giorno, è opportuno equilibrare l’attività lavorativa alternando l’uso del computer a normali atti d’ufficio).
- In nessun caso, comunque, è consentito l’uso del computer per più di 20 ore settimanali.
- Qualora durante l’attività la macchina non dovesse più corrispondere alle prescrizioni minime contenute nell’allegata scheda, il personale é invitato ad informare il Direttore SGA per l’immediata messa a norma delle apparecchiature.
- È indispensabile che le postazioni delle macchine rimangano orientate in modo che le finestre e le sorgenti di luce siano laterali all’asse di visione.
- Il personale avrà cura nell’uso delle macchine di utilizzare esclusivamente le sedie dattilo con schienale e braccioli.
- Il personale docente che fa uso dell’aula informatica dovrà seguire regole analoghe di prevenzione e protezione a salvaguardia della salute e della sicurezza (segue regolamento per l’uso degli strumenti informatici da parte degli alunni).
Per evitare l’insorgenza di disturbi muscoloscheletrici occorre utilizzare il seguente tipo di prevenzione:
- regolare l’altezza della sedia e l’inclinazione dello schienale;
- assumere una postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena aderente allo schienale della sedia nel tratto lombare;
- posizionare lo schermo dei video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm (vedi immagine in basso);
- disporre la tastiera davanti allo schermo, salvo che lo schermo non sia utilizzato in maniera saltuaria, e il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili.
Regolamento per l’uso degli strumenti informatici da parte degli alunni
La Scuola mette a disposizione dei propri alunni e di eventuali altri soggetti autorizzati una serie di strumenti informatici (PC, rete, connessione ad internet, ecc.) per consentire la soddisfazione di esigenze connesse alla ricerca e alla didattica. Col presente documento si intende di conseguenza definire le modalità d’uso dei predetti strumenti informatici nel giusto contemperamento dei diritti dei soggetti coinvolti e con l’osservanza delle disposizioni in materia di trattamento dati personali e sicurezza informatica.
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) l’utilizzo di sistemi informatici o telematici deve infatti avvenire attraverso la massima cautela e in osservanza delle disposizioni tecniche di cui al predetto Codice. L’utilizzo di tutti gli strumenti informatici di proprietà dell’Istituto deve avvenire osservando scrupolosamente le regole di buona diligenza e prudenza, con senso di responsabilità e seguendo le istruzioni impartite dal Dirigente, dai docenti e dalle persone da essi delegate.
L’uso degli strumenti (PC, attrezzatura informatica e aule didattiche, rete, ecc.) è consentito unicamente agli utenti autorizzati dal Dirigente ovvero dai responsabili della gestione della struttura informatica. L’accesso agli strumenti è consentito solo previa autenticazione personale effettuata mediante sistema di identificazione (attribuzione individuale di nome utente e password). Ciascun utente è personalmente responsabile per l’uso del proprio account ed è tenuto a tutelarlo da accessi non autorizzati. Non è ammessa la comunicazione del proprio account a terzi. Qualsiasi attività svolta utilizzando l’account attribuito sarà ricondotta nella sfera di responsabilità dell’utente assegnatario del codice. Si segnala che ogni utente è civilmente responsabile per i danni cagionati all’Istituto, all’Internet Provider e/o a terzi, non solo in relazione ai propri fatti illeciti ma anche per quelli commessi da chiunque utilizzi il suo codice utente e password.
L’uso dei PC ubicati nelle aule e nei laboratori e dei relativi programmi, compatibilmente con i fini didattici, deve avvenire in modo tale da non salvare dati personali sui PC. L’accesso alla rete internet mediante le strutture informatiche dell’Istituto deve essere finalizzato al perseguimento di fini connessi all’attività didattica e di ricerca. Non è consentito accedere ed utilizzare la rete internet in modo difforme da quanto previsto dalle presenti linee e, ovviamente, dalle leggi penali, civili ed amministrative in materia. In ogni caso, ogni utente è direttamente responsabile dell’uso del servizio di accesso ad Internet, dei siti ai quali accede, delle informazioni che immette e riceve.
È severamente vietato
- Utilizzare le attrezzature informatiche messe a disposizione degli utenti per scopi diversi da quelli afferenti fini connessi alla didattica e la ricerca.
- Svolgere operazioni di loading (caricamento) e downloading (scaricamento) non autorizzate o non rientranti nei fini predetti.
- Salvare in cartelle condivise file contenenti dati personali o informazioni riservate.
- Modificare le configurazioni dei PC ubicati nella sede dell’Istituto.
Il personale docente e i tecnici informatici sono tenuti a vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature informatiche ed hanno il dovere di informare senza ritardo il Dirigente sull’eventuale utilizzo improprio dei sistemi, dei PC e dei relativi programmi.